giugno
09
2018
I carrelli elevatori, devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e devono essere sottoposti alle verifiche periodiche previste dalla legge, il cui esito deve essere annotato su un apposito registro (Art. 71, D.Lgs. 81/2008).
I manovratori incaricati dell’uso del carrello devono disporre di informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici (Artt. 71 e 73 del D.Lgs. 81/2008).
L’art. 71 comma 4, punto b:
- evidenzia che il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto,
comma 8 al punto 2:
- il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
- a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi *;
- a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
- i controlli di cui ai punti 1) e 2) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
comma 9:
- I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
comma 10:
- Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
Relativamente le attrezzature di lavoro utilizzate a sollevare carichi, l’allegato VI Capitolo 3 al punto 3.1.2 sottolinea che, le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.